Reclutamento del personale - la mobilità prevale sullo scorrimento della graduatoria di concorso
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4166/2024 ha ribadito un importante principio in
materia in materia di reclutamento del personale.
In particolare il Collegio è stato chiamato a decidere su una controversia in cui
l’appellante, risultata idonea ma non vincitrice classificandosi terza nella graduatoria di
concorso indetto da una Azienda Sanitaria Regionale, graduatoria approvata in data 23
novembre 2005. Successivamente la medesima ASL, mediante scorrimento di
graduatoria, assumeva temporaneamente la seconda classificata, anch’essa idonea ma
non vincitrice, in data 1° marzo 2006, mentre, in data 22 dicembre 2018 veniva bandito
dalla stessa Azienda un “Avviso di mobilità all’esterno per il reclutamento di n. 5
Collaboratori Professionali Sanitario-tecnico di Laboratorio Biomedico Cat. D dipendente di
altre Aziende ed Enti di Comparti diversi come da atto allegato al presente atto che ne
costituisce parte integrante”.
Detto ultimo provvedimento veniva impugnato dall’odierna appellante la quale sosteneva
che la graduatoria in precedenza approvata era ancora valida ed efficace e utilizzabile
dall’Amministrazione e, pertanto, la stessa prima di bandire il nuovo avviso di mobilità
dall’esterno avrebbe dovuto procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria, come già
avvenuto in precedenza precisando che la prevalenza della c.d mobilità esterna sarebbe
da intendersi limitata alle sole nuove procedure concorsuali e non anche allo scorrimento
delle graduatorie ancora validi ed efficaci.
Il Tar adito rigettava il ricorso richiamando il principio della prevalenza della mobilità
rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria.
Avverso detta pronuncia del Tar veniva interposto appello che veniva respinto dal
Consiglio di Stato, il quale ribadiva che “il principio per cui le ragioni che legittimano la
preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali
dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero al
maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già
formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo
insieme di vedere assorbito il personale eccedentario e così realizzato un risparmio
di spesa”, precisando che il “carattere privilegiato e prioritario che, ai fini
dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità
rispetto alla procedura concorsuale - attesi gli standard di maggiore efficacia ed
efficienza che solo la prima è in grado di garantire - spiega perché l’esistenza di una
graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso,
ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n.
11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello
stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021)” osservando, inoltre, che nel caso di
specie “non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non
procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente
collocata”.
Il Consiglio si sofferma, infine, sulla questione relativa al precedente scorrimento effettuato
in favore della seconda classificata non rilevando alcuna contraddittorietà con la vicenda
oggetto di causa, osservando che le due posizioni poste a confronto non appaiono
“omogenee e confrontabili” in quanto nel primo caso lo scorrimento è avvenuto a meno di
due anni dall’espletamento del concorso (2005), mentre, il nuovo scorrimento auspicato
dall’appellante sarebbe dovuto avvenire a pochi giorni dalla scadenza della graduatoria
(31 dicembre 2018).