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Reclutamento del personale - la mobilità prevale sullo scorrimento della graduatoria di concorso

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4166/2024 ha ribadito un importante principio in

materia in materia di reclutamento del personale.

In particolare il Collegio è stato chiamato a decidere su una controversia in cui

l’appellante, risultata idonea ma non vincitrice classificandosi terza nella graduatoria di

concorso indetto da una Azienda Sanitaria Regionale, graduatoria approvata in data 23

novembre 2005. Successivamente la medesima ASL, mediante scorrimento di

graduatoria, assumeva temporaneamente la seconda classificata, anch’essa idonea ma

non vincitrice, in data 1° marzo 2006, mentre, in data 22 dicembre 2018 veniva bandito

dalla stessa Azienda un “Avviso di mobilità all’esterno per il reclutamento di n. 5

Collaboratori Professionali Sanitario-tecnico di Laboratorio Biomedico Cat. D dipendente di

altre Aziende ed Enti di Comparti diversi come da atto allegato al presente atto che ne

costituisce parte integrante”.

Detto ultimo provvedimento veniva impugnato dall’odierna appellante la quale sosteneva

che la graduatoria in precedenza approvata era ancora valida ed efficace e utilizzabile

dall’Amministrazione e, pertanto, la stessa prima di bandire il nuovo avviso di mobilità

dall’esterno avrebbe dovuto procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria, come già

avvenuto in precedenza precisando che la prevalenza della c.d mobilità esterna sarebbe

da intendersi limitata alle sole nuove procedure concorsuali e non anche allo scorrimento

delle graduatorie ancora validi ed efficaci.

Il Tar adito rigettava il ricorso richiamando il principio della prevalenza della mobilità

rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria.

Avverso detta pronuncia del Tar veniva interposto appello che veniva respinto dal

Consiglio di Stato, il quale ribadiva che “il principio per cui le ragioni che legittimano la

preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali

dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero al

maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già

formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo

insieme di vedere assorbito il personale eccedentario e così realizzato un risparmio

di spesa”, precisando che il “carattere privilegiato e prioritario che, ai fini

dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità

rispetto alla procedura concorsuale - attesi gli standard di maggiore efficacia ed

efficienza che solo la prima è in grado di garantire - spiega perché l’esistenza di una

graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso,

ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n.

11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello

stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021)” osservando, inoltre, che nel caso di

specie “non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non

procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente

collocata”.

Il Consiglio si sofferma, infine, sulla questione relativa al precedente scorrimento effettuato

in favore della seconda classificata non rilevando alcuna contraddittorietà con la vicenda

oggetto di causa, osservando che le due posizioni poste a confronto non appaiono

“omogenee e confrontabili” in quanto nel primo caso lo scorrimento è avvenuto a meno di

due anni dall’espletamento del concorso (2005), mentre, il nuovo scorrimento auspicato

dall’appellante sarebbe dovuto avvenire a pochi giorni dalla scadenza della graduatoria

(31 dicembre 2018).