Realizzazione parco fotovoltaico: misure compensative fuori campo IVA
Non sono rilevanti IVA le somme erogate da una Società ad un Comune a titolo di “misure compensative” per la realizzazione di un parco fotovoltaico. La risposta n. 212/2024 chiarisce:
“… da quanto emerge dalle disposizioni contenute nella citata convenzione sopra evidenziate e dal quadro normativo dal quale trae origine lo stesso schema di convenzione stipulata tra le parti, non si ravvisa, tra il Comune e la Società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni (cfr. citata circolare n. 34/E del 22 novembre 2013). Le somme che il Comune riceve dalla rappresentano, piuttosto, delle erogazioni, previste dal richiamato DM del 2010, aventi le caratteristiche di misure compensative e di riequilibrio ambientale che, ai sensi del medesimo decreto ministeriale, dovranno essere adottate per prevenire e compensare potenziali ricadute ed esternalità dell'impianto sul territorio e sulla collettività dello stesso Comune. In conclusione, le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui al richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell'impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall'ambito applicativo del tributo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. Rilevante nel caso di specie il fatto che il Decreto preveda che la realizzazione e/o la modifica di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla competente Regione o dalla Provincia delegata senza che sia “dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni” e come l'autorizzazione unica possa prevedere le predette misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni interessati, da orientare su interventi di miglioramento ambientale connessi alla mitigazione degli impianti riconducibili al progetto.
Dalle condizioni contenute nella convenzione il Comune, osserva l'Agenzia, "al di là del generico impegno di non stipulare altre convenzioni per altri parchi fotovoltaici e di svolgere quelle attività, di propria stretta competenza, attinenti all'approvazione della variante urbanistica semplificata, non risulta obbligato a effettuare alcuna prestazione nei confronti della Società, ovvero non vi è alcun correlazione tra la somma versata da quest'ultima e l'eventuale operazione a cui sarebbe tenuto il Comune nei confronti della stessa Società quale diretta beneficiaria". Le somme sono quindi corrisposte dalla Società al fine di realizzare interventi e attività a esclusivo beneficio della collettività e del territorio e “da quanto si evince dal predetto DM del 2010, risultano esser a carattere non meramente patrimoniale o economico”.
Di interesse nel caso di specie è certamente la disposizione legislativa che qualifica come "non corrispettive", sostanzialmente, le predette misure compensative.
Tuttavia, in altri casi l'Agenzia negli anni pregressi non si è curata né della destinazione dei fondi (che in verità non rileva), né della correlazione tra corrispettivo ed attività svolta assoggettando ad IVA i canoni di concessione di spazi, servizi ecc... nel solo presupposto dello "sfruttamento" di un bene stabile.
La risposta dell'Agenzia pare, in questo caso, più orientata alla giurisprudenza comunitaria ed alla valutazione concreta dell'attività svolta, ancorché occorre evidenziare che non rileva il fine della stessa (quindi la destinazione dei proventi) ma il fatto che possa definirsi "economica".