← Indietro

Realizzazione centri accoglienza migranti con IVA agevolata

Le strutture da realizzare, a prescindere della loro specifica funzione, al fine di accogliere e a prestare assistenza e supporto alla popolazione migrante priva di alcun mezzo di sostentamento e per un tempo sufficiente affinché possa acquisire la necessaria autonomia, in attesa di trovare una soddisfacente collocazione e chiedere asilo in Italia o consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione (es. Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), c.d. hotspot, Centri di prima accoglienza (CPA) o Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)), possono fruire, per la loro costruzione, dell'IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-septies) e 127-quinquies) della parte terza, Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Lo chiarisce la Risposta n. 768/2021 dell'Agenzia delle entrate.

Le costruende strutture, destinate al perseguimento di una vera e propria attività di assistenza e, quindi, in coerenza con la sentenza della Corte di Cassazione 3503 del 5 dicembre 1972 Suprema Corte e la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, dirette al raggiungimento delle finalità di interesse collettivo, possono considerarsi "edifici assimilati alle case di abitazione", richiamati dal numero 127-quinquies) con elencazione non tassativa nell'articolo 2, comma 2, del D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 35 (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e "simili").

In merito agli eventuali interventi di recupero di strutture analoghe già esistenti, l'Agenzia ribadisce che è necessario identificare e qualificare correttamente gli interventi che si vogliono realizzare. Il n. 127-quaterdecies), parte terza, della stessa Tabella A, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento "alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo".
Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, a esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b), risultano agevolati, in termini di aliquota IVA ridotta del 10 per cento, unicamente le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di cui alle lettere c) d) e e) della medesima legge n. 457 del 1978, che consistono rispettivamente negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, a prescindere dalla tipologia di immobile oggetto del recupero (cfr. citata circolare n. 1/E del 1994). Per la corretta qualificazione degli interventi di recupero occorre far riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in cui detto art. 3 L. 457/1978 è stato trasfuso.