Realizzazione archivio comunale: Iva agevolata
La costruzione di un nuovo impianto di archiviazione ad alta efficienza tecnologica può rientrare nella nuova costruzione di opere di urbanizzazione secondaria ed in particolare di una “delegazione comunale”, espressamente ricomprese nell'elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla legge n. 847 del 1964 e attualmente nell'articolo 16 del Testo Unico Edilizia.
Con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che "sostanzialmente" deve essere considerata tale una struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell'ente locale a servizio dei residenti nel territorio.
A tal proposito, gli archivi degli enti locali sono soggetti al regime del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice Civile, nonché al regime dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (c.d. Codice dei beni culturali). In tal modo, spetta all'autorità amministrativa la loro tutela, protezione e conservazione (cfr. articolo 823 del Codice Civile e articoli 1 e 3 del Codice dei beni culturali). Altresì, è compito dell'Amministrazione garantire la valorizzazione e la pubblica fruizione dell'archivio (cfr. articolo 1 del Codice dei beni culturali) nonché il rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e di accesso agli atti.
Di conseguenza, alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune, l'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 402/2022, ritiene possa applicarsi l'IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei richiamati numeri 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972.