Razionalizzazione società partecipate tiene conto anche dell’azienda speciale
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con parere n. 43/2025, ha affrontato quesito di ente locale volto a verificare in riferimento ad una azienda speciale, se «la sussistenza di una o più condizioni previste dal comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016 […] comporti l’obbligo di adottare provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, del predetto ente strumentale partecipato»
La Corte dei Conti ha evidenziato che i presupposti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all’elenco ex art. 20, c. 2, T.U.S.P. assurgono a parametro di legalità finanziaria per le gestioni di enti pubblici strumentali che, per conformazione organizzativa e gestione finanziaria, siano idonei ad influire sugli equilibri finanziari dell’ente locale. Pertanto, il provvedimento di ricognizione che sarà adottato dall’ente locale, intanto, deve tener conto della presenza dell’azienda speciale. Successivamente, la decisione di razionalizzazione che sarà assunta dall’ente medesimo nella sua piena discrezionalità, dovrà essere adeguatamente motivata, sia che ci si orienti alla conservazione dell’assetto delle partecipazioni (e quindi dell’azienda speciale), sia che si proceda verso un riassetto della “organizzazione” gestionale.
Va rammentato che «l'autonomia organizzativa dell'ente locale . . . soggiace pur sempre al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa» (Sez. reg. di controllo Lombardia, del. n. 70/2017/PAR). Infatti, tale ultimo principio espressivo di un valore costituzionale letto insieme con quello dell’equilibrio di bilancio inserito nel novellato art. 97 Cost., «vincola l’amministrazione pubblica a impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone» (Sez. reg. di controllo Marche, del. n. 115/2022/PAR). In tale ottica anche la giurisprudenza costituzionale quando afferma che «il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento dell’azione amministrativa risiede in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale» (Corte cost., sent. 29 novembre 2017, n. 247).
In conclusione, va ritenuto che, in ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale, anche con riguardo (genericamente) all’azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’Ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.