Razionalizzazione società: la composizione dell'organo amministrativo impatta nelle valutazioni di riassetto
La Corte dei Conti Abruzzo (deliberazione n. 8/2024/PRSE), ha censurato il mancato adeguamento dello statuto di una società partecipata da un'Ente locale alle disposizioni dell’art. 11, c. 3, del D.lgs. 175/2016 (TUSP) nel punto in cui definiscono la necessità di prevedere di regola, l'Amministratore Unico e solo in via secondaria, dietro apposita delibera motivata sulla scorta di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, un organo amministrativo collegiale.
La censura è stata altresì argomentata con riferimento alla previsione ex art. 20 del TUSP, il quale impone alle amministrazioni locali l’obbligo di svolgere “annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”.
È infatti ritenuto della Magistratura contabile che tale disposizione “implica la necessità che i Comuni partecipanti provvedano periodicamente in tale sede ad una aggiornata valutazione in ordine alla sussistenza delle <specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa>, anche in riferimento alle <esigenze di contenimento dei costi” che possano giustificare la mancata previsione della figura dell’amministratore unico>”.