Razionalizzazione partecipate, rilevano anche le indirette
Nell’analizzare la Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato relativa all’anno 2020, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti sono intervenute sulla “Revisione periodica 2020 delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri” richiamando anche alcuni concetti relativi al perimetro di analisi.
In particolare, ripercorrendo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016, i Magistrati hanno ricordato che “ai fini della revisione straordinaria e periodica” occorre tenere conto anche di quelle “società detenute indirettamente per il tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico (mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata). L’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. 175 del 2016 precisa, infatti, che, ai fini del testo unico, sono considerate “partecipazioni indirette” (solo) quelle detenute da una PA “per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo”.”.
Sempre in materia, i Magistrati hanno altresì ricordato che vi sono società che, oltre che alla disciplina dettata “dal codice civile o dalle altre norme di legge applicabili a tutte le società, anche a partecipazione pubblica, fra cui il TUSP”, sono soggette anche a disposizioni di diritto singolare, in taluni aspetti derogatorie alla disciplina comune. Nel merito rileva l’art. 1, co. 4, del già citato D.Lgs. 175/2016 che prevede che “restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”. Come ricordato dalla Corte però, tali società, seguendo il senso letterale della disposizione, non risultano escluse dall’ambito di applicazione della revisione societaria, bensì esiste “un limite alla discrezionalità delle PA socie, che, nell’effettuare l’annuale ricognizione e nel programmare eventuali azioni di razionalizzazione, devono tener conto di quanto disposto dalle eventuali norme, precedenti e speciali, riferite alle singole società”. (Corte dei Conti Sezioni Riunite, deliberazione n. 12/2021/PARI - Volume I Tomo II)