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Razionalizzazione periodica e costante presidio della scelta partecipativa

Come evidenziato dalla Corte dei Conti Valle d’Aosta, nella delibera n. 22/2024, “la centralità del processo di razionalizzazione" ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 "comporta … l’esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al “portafoglio” delle partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall’art. 20, c. 2, del TUSP (richiamato dall’art. 24) sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare nel caso si configurino ... indici di criticità..."

Tuttavia "sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi / cessione / alienazione di quote / liquidazione / fusione / incorporazione).”

In tal senso “l’esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni, solo se l’oggetto dell’attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”.

Il mantenimento della partecipazione non può dunque prescindere dalla dimostrazione del permanere delle condizioni poste a sostegno della scelta partecipativa iniziale.

Infatti, l’atto di ricognizione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 ”oltre che costituire un necessario adempimento, si configura come esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e come espressione delle regole di buona amministrazione. Tale adempimento può, pertanto, essere visto come un appuntamento periodico per verificare l’impatto delle partecipazioni sugli equilibri dell’ente socio e sulla sua capacità di perseguire gli interessi della collettività (anche per il tramite delle stesse partecipate). La Sezione ribadisce, pertanto, la necessità per gli enti analizzati di continuare l’azione di costante e incisivo monitoraggio delle proprie partecipazioni (dirette ed indirette) in organismi societari, nonché dei processi di razionalizzazione ad essi relativi.”