Razionalizzazione partecipate: trattamento fiscale "ordinario"
La Risposta n. 614/2020 chiarisce la portata applicativa del richiamo all'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 operato dall'articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, concludendo per l'applicazione in misura ordinaria delle imposte indirette e dirette ai piani di razionalizzazione e messa in liquidazione, da parte dei Comuni, delle società partecipate oltre il termine del 5 maggio 2016.
Nel caso di liquidazione di società partecipate da enti pubblici, l'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedeva agevolazioni fiscali per gli atti e le operazioni poste in essere in favore delle pubbliche amministrazioni locali, limitatamente ad un arco temporale, ed in particolare con riferimento alle operazioni poste in essere in seguito a scioglimento di società deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, vale a dire entro il 5 maggio 2016.
Nel dettaglio, si prevedeva che gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle predette pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società, consorzi o aziende speciali fossero considerati esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicavano in misura fissa.
Il citato comma 568-bis è stato, successivamente, richiamato dall'articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito "Testo Unico"), che al comma 6 prevede che "Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147". Tale previsione fa quindi sorgere il dubbio in merito alla possibilità di applicare l'agevolazione prevista dal comma 568-bis nel caso di liquidazione volontaria deliberata in data successiva a quella prevista dalla medesima norma.
Il Comune istante, assegnatario come socio dei beni della partecipata, riteneva che la ratio della disposizione fosse mantenere le agevolazioni fiscali previste dalla norma originaria, senza alcun riferimento a limitazioni temporali.
L'Agenzia delle entrate, invece, fa riferimento alla risposta resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione parlamentare n. 5-12294 del 28 settembre 2017, nella quale, assumendo proprio quanto ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, si affermava come la disposizione: "si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla norma agevolativa richiamata - applicabile alle operazioni di scioglimento delle società deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 - senza per questo prevedere esplicitamente una "proroga" degli stessi effetti". Inoltre "l'eventuale applicazione di misure agevolative fiscali alle fattispecie di scioglimento di società controllate dalle pubbliche amministrazioni non sarebbe coerente con la contestuale previsione di misure sanzionatorie previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei relativi provvedimenti".
Nel caso di specie, la liquidazione della società è stata prevista successivamente al 5 maggio 2016, nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nel 2017 e disposta successivamente, nel 2019. Non ricorrono, quindi, i presupposti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal citato art. 1, comma 568-bis, in quanto l'operazione prospettata non è deliberata entro i limiti temporali previsti dalla medesima norma.
La nota riepiloga, quindi, il trattamento fiscale applicabile alla retrocessione dei beni al comune socio ed alle plusvalenze derivanti. In particolare:
-la retrocessione di beni al socio sconterà l'IVA, sussistendone i presupposti, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura fissa, proporzionale all'1% e ancora fissa (come previsto dall'art. 2 della Tariffa allegata al citato d.lgs. n. 347 del 1990 con riferimento alla trascrizione di atti a titolo oneroso a favore di Comuni). Per le assegnazioni di aree edificabili, oltre all'IVA, si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell'art. 10, comma 2 (con riferimento all'imposta catastale) e della nota all'art. 1 della Tariffa (quanto all'imposta ipotecaria) di cui al d.lgs n. 347 del 1990. Le assegnazioni di aree non suscettibili di utilizzazione edificatoria e non agricole, non soggette ad Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972, scontano l'imposta di registro nella misura del 9%, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, lettera d) n. 2), e lettera a) n. 1), della Tariffa, Parte prima, e art. 1, comma 1, della stessa Tariffa, allegata al TUR, e, conseguentemente, le imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50,00 ciascuna, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
-Con riferimento alle imposte dirette, le eventuali plusvalenze a seguito dell'assegnazione di beni immobili al socio concorrono a formare il reddito imponibile IRES della Società, secondo la differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Ai fini IRAP, l'eventuale plusvalore risultante in bilancio dall'operazione di assegnazione dei beni dell'impresa al socio concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui è rilevato a conto economico, tenuto conto, se presente, del disallineamento tra valore contabile e fiscale del bene assegnato (cfr. circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, circolare n. 37/E del 16 settembre 2016).