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Razionalizzazione partecipate, scadenza da rispettare

La Corte Conti Sardegna con delibera n. 121/2023 ha stigmatizzato il comporto di ente locale che ha approvato la delibera di ricognizione e razionalizzazione società partecipate di cui art. 20 TUSP a gennaio anzichè entro il 31 dicembre

Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che «la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017» e che gli «esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del Tusp per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza» (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nell’ottica di rafforzare la cogenza dell’obbligo di ricognizione periodica, l’art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla «mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali» e comporta «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti».

Ciò posto, alla luce della normativa sopra richiamata, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del provvedimento di ricognizione adottato dall’ente, il Collegio non può esimersi dall’accertare il ritardo – per quanto di pochi giorni - con il quale il Comune ha adottato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175/2016, considerando che la delibera consiliare n. 1/2023 risulta adottata in data 09 gennaio 2023 piuttosto che entro il 31 dicembre 2022.

Al fine di assicurare il puntuale adempimento delle prescrizioni poste dall’art. 20, commi 1 e 3, e dall’art. 26, comma 11, del Tusp, la Sezione evidenzia che occorre procedere alla ricognizione periodica delle partecipate con scadenza annuale, adottando il relativo provvedimento da parte dell’organo competente, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, anche nell’ipotesi di dichiarazione negativa oppure di mantenimento delle partecipate senza alcun intervento di razionalizzazione.

Ogni ulteriore valutazione in merito alla sanzionabilità della condotta è di competenza della Procura contabile alla quale la presente pronuncia verrà trasmessa ai fini dell’eventuale configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016.