Razionalizzazione partecipate: fondamentale motivare le scelte operate
Con la deliberazione n. 103/2021/PRSE, la Corte dei Conti Piemonte ha censurato l’insufficiente motivazione adottata da un ente locale per il mantenimento di una partecipazione che presenta i presupposti per la razionalizzazione evidenziati al co. 2 dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed in particolare in relazione alle lettere b), società priva di dipendenti, e d), fatturato triennale inferiore ad un milione di euro.
Nel merito, i Magistrati hanno ricordato come “la ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20, comma 2”, principale riferimento normativo in materia, “impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l’adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione …, di soppressione …, di liquidazione o di cessione …, di differente ‘razionalizzazione’ … ovvero di motivato mantenimento” (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20). In tal senso, “l’obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie)” e “la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci” comportano una “riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)” (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 22/2018/INPR). Tuttavia “mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata””. Viene quindi “valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale … le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità” (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 29/2019/FRG).
Tuttavia, limite alla discrezionalità dell’ente è posto dai parametri di legalità segnati dal D.lgs. 175/2016 ed, in particolare, dal requisito delle finalità perseguibili, dettato dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Sul tema, i Magistrati hanno operato esplicito rimando alla sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 578/2019 ove è stato osservato come l’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 istituisca un “vincolo di scopo” che “perimetra l’abilitazione delle partecipazioni pubbliche” alle sole realtà la cui “attività sociale … è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”.
In tal senso, rispetto al caso di specie, la Corte ha invitato l’Ente locale “a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, non limitandosi solo ad una valutazione economica, ma fornendo adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato nel TUSP …. in termini di stretta necessarietà della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente..
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