Razionalizzazione partecipate: analisi concreta dei costi di funzionamento
Nell'analisi dei pregressi piani di revisione periodica di un ente locale, la Corte dei Conti Emilia Romagna ha rilevato un’errata valutazione del Comune capogruppo che nell'indicare “non si rileva la ‘necessità di contenimento dei costi funzionamento’ (art. 20, co. 2, lett. f)” per le proprie partecipate, non ha esplicato “il percorso logico, suffragato da dati contabili, in base al quale è giunto ad indicare che non si rileva la necessità del contenimento di costi di funzionamento”.
In tal senso la Corte ha sottolineato che “per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell’indicatore di cui all’art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp” è necessario porre in essere “un’analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all’occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio”, che deve anche “considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento”.
(Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 131/2021/VSGO)