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Razionalizzazione: il regime sanzionatorio e la responsabilità ex art. 20, co. 7, del TUSP

Con sentenza n. 257/2024 la Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello si è espressa in merito agli adempimenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 ed alle conseguenti sanzioni e responsabilità previsti dal settimo comma del citato articolo in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione indicati nella disciplina.

La Sezione ha in merito precisato che “sulla scorta del chiaro tenore letterale del comma 7 … la condotta sanzionata è … dal legislatore individuata nella mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4”. L’espressione “mancata adozione”, continua la Corte, “non può che riferirsi … al solo provvedimento che approva il piano e per il quale soltanto è fissato, al comma 3, il termine perentorio del 31 dicembre e non anche alla sua trasmissione, adempimento questo separato dalla congiunzione “e”.”; in tal senso “non vi sono validi motivi … per ritenere che approvazione e trasmissione siano assoggettate allo stesso regime giuridico in ordine al dato temporale”. La medesima posizione era già stata chiarita con precedente sentenza n. 52/2023, ove veniva sottolineato che il co. 7 “non si presta, in termini obiettivi, ad essere intesa come evocativa di una fattispecie complessa, comprensiva tanto della adozione vera e propria dell’atto … che degli adempimenti partecipativi susseguenti”.

Le sopra citate sanzioni e responsabilità non risultano tuttavia applicabili alla comunicazione relativa all’assenza di partecipazioni imposta al primo comma dell’art. 20. Per tale atto, infatti, “non è previsto dal legislatore un termine la cui violazione, come per l’omessa adozione dell’atto che approva il piano, comporti l’irrogazione della sanzione”, dunque, come affermato dalla Sezione anche nella citata sentenza n. 52/2023, “In assenza della predeterminazione della soglia temporale entro cui eseguire l’adempimento, la discriminazione tra l’omissione ed il mero ritardo sarebbe irrimediabilmente lasciata agli apprezzamenti dell’organo chiamato ad irrogare la sanzione, con evidente compromissione delle basilari garanzie tipiche del diritto sanzionatorio”. Sarà dunque la sezione competente della Corte in sede di controllo a notificare le Amministrazioni nel caso venga rilevata un’inadempienza, chiedendo alle stesse “di provvedere all’invio entro un termine da loro fissato”. “Eventuali inadempimenti a tale obbligo” potranno quindi “determinare eventualmente l’insorgenza di altre tipologie di responsabilità ma non della responsabilità sanzionatoria in applicazione del comma 7 dell’art.20.”.

Nella sentenza n. 257/2024 viene ulteriormente ricordato che il piano di razionalizzazione, ai fini della sua efficacia, deve assumere “la veste giuridica della deliberazione del consiglio comunale, quale organo decisionale cui è intestata la funzione di delineare l’indirizzo politico dell’ente e questo anche per quanto concerne l’assetto delle partecipazioni societarie, dirette o indirette, detenute al fine di verificarne la coerente con le proprie finalità istituzionali e con i vincoli ad essi correlati enunciati al comma 2 dello stesso articolo 20.”. Tale “vincolo” non si applica alla “comunicazione … di non possedere alcuna partecipazione” per la quale, dunque, non si rende necessaria la “la veste formale della delibera consiliare”.