Razionalizzazione ed accantonamento perdite: indirizzi dalla magistratura contabile
Nel giudizio di parificazione sul rendiconto della Regione, la Sezione per l'Abruzzo della Corte dei Conti (deliberazione n. 195/2023/PARI) ha trattato alcuni temi di interesse con riferimento agli organismi partecipati. In particolare:
- in merito ai piani di razionalizzazione, viene raccomandato il costante ed attento monitoraggio delle procedure di dismissione/liquidazione, richiamando sul punto quanto in ultimo affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 110/2023, "in cui la Consulta declina il principio del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP, quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in riferimento alle procedure di liquidazione delle società partecipate, rammentando che “il disposto dell’art. 2325, primo comma, cod. civ., a tenore del quale «[n]elle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio», vale altresì nella fase di liquidazione della società, ai sensi dell’art. 2495, terzo comma, cod. civ.”."
- in merito al fondo perdite degli organismi partecipati, non disquisendo sulla correttezza della sua determinazione in sede di bilancio di previsione, ne viene però censurato "il mancato adeguamento … in sede di approvazione del rendiconto". Infatti, "la prassi adottata dalla Regione di quantificare a rendiconto il fondo de quo per l’anno “X” (2022) sulla base del risultato d’esercizio registrato (rectius perdite portate a nuovo) dalle società partecipate nell’anno “X-2” (2020)" non risulta essere "pienamente conforme al dettato del comma 1, primo periodo, art. 21 del TUSP , che impone l’anno “X-1” come parametro temporale di riferimento, salvo casi di mancata approvazione del bilancio per violazione dei termini". Tale metodologia di determinazione "appare, peraltro, in aperto contrasto con i principi contabili dell’attendibilità, veridicità e correttezza del bilancio, oltre che in astratto con quello della prudenza. In sede di approvazione del rendiconto", osservano i Magistrati contabili, occorre pertanto "adeguare gli stanziamenti correttamente operati in sede di predisposizione del bilancio di previsione, accantonando gli eventuali ulteriori importi a “fondo perdite organismi partecipati” sulla base delle perdite d’esercizio registrate negli ultimi bilanci societari approvati e disponibili."