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Razionalizzazione delle partecipazioni da operare nel rispetto dei requisiti di legittimità dell’azione amministrativa

Nell’accertare la necessità di razionalizzazione di una società in liquidazione per la quale risultano “integrati i presupposti previsti dall’art. 20, comma 2, lettere c) ed e) del TUSP”, la Corte dei Conti Lazio, con deliberazione n. 47/2021/GEST, ha ricordato che la discrezionalità riconosciuta alle Amministrazioni “nel decidere, nel merito, quale sia la misura di razionalizzazione da adottare in concreto” deve in ogni caso conformarsi “ai requisiti di legittimità propri dell’azione amministrativa” e pertanto “ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (TUSP).”.

In tal senso la Sezione ha ribadito che, ai sensi del TUSP, la gestione delle partecipazioni dev’essere “finalizzata alla riduzione della spesa pubblica e alla efficiente gestione delle partecipazioni e, quindi ed in ultima analisi, alla riduzione del numero di partecipazioni possedute, in un contesto ordinamentale che, quindi, promuove gli accorpamenti societari”.