Ravvedimento speciale anche per indebita compensazione crediti
La Risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023 fornisce chiarimenti con riferimento all’istituto del cd “ravvedimento speciale” - che consente il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale - disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di cui il legislatore ha fornito interpretazione autentica con l’articolo 21 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge del 26 maggio 2023, n. 56.
In particolare, l’Agenzia conferma che sono sanabili anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo e in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023. Ciò a condizione che la compensazione dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 e che, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.