Ravvedimento operoso per le CU trasmesse tardivamente
Nella circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. In particolare, vengono fornite istruzioni sull’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità.
Per quanto interessa gli enti locali, però, l’Agenzia delle entrate affronta il tema del ravvedimento operoso in caso di trasmissione di certificazioni uniche oltre i limiti temporali previsti. Superando quanto previsto alla circolare 6/E/2015 per via delle modifiche apportate alla normativa che hanno ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio (v. articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che dispone “ […] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se 16 la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”), l’Agenzia conferma che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Da un punto di vista procedurale, la nota specifica che: “Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.”