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Rapporto tra FCDE e fondo svalutazione crediti nel rendiconto

Il Fondo svalutazione crediti calcolato nel conto di Stato patrimoniale deve essere maggiore o uguale al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 prevede che il prospetto del Fondo crediti di dubbia esigibilità consente di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti :

- corrispondente all’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità,

-riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie,

- riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.


Il paragrafo 4.20 All. 4/3 prevede la svalutazione dei crediti di funzionamento. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell’esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell’esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

L’accantonamento deve essere almeno pari all’importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all’importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione . Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell’accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.


Il principio contabile applicato prevede anche che l’accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell’accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.