Rapporti Ente e Consorzio per il fotovoltaico: alcuni rilievi della Corte
La Corte dei conti Piemonte, con deliberazione n. 135/2022/PRSP, ha riscontrato alcune criticità finanziarie e difformità normative nei rapporti tra un Ente locale ed un Consorzio partecipato, cui risulta affidata la gestione di un parco fotovoltaico, in particolare:
- “un potere deliberativo vistosamente inferiore alla quota di responsabilità del 95%” gravante sull’Ente socio, sottolineando che tale impostazione “appare poco compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”, comportando dunque che “Il mantenimento di un assetto consortile che ponga in capo all’ente pubblico il 95% dei rischi ma senza un potere deliberativo di pari entità si riverbera quindi su un potenziale depauperamento economico del Comune”;
- “dubbia (…) riconducibilità dell’organismo in questione al genus dei consorzi ex art. 31 TUEL, dal momento che tale figura ammette la partecipazione di soggetti privati ma richiede la presenza di almeno due enti territoriali consorziati” mentre nel caso di specie risulta esserci un unico Ente locale socio;
- Ulteriore dubbia riconducibilità del suddetto Consorzio “alla categoria delle associazioni non riconosciute” in quanto queste ultime “di norma, non possono redistribuire utili agli associati o ai fondatori, mentre, al contrario (…), la retrocessione degli avanzi gestionali dal consorzio al comune è stata attuata ripetutamente almeno fino al tutto il 2018.”;
- Elusione della normativa del TUSP, che come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 4, comma 7, del D. Lgs n. 175/2016, ha “individuato, come soggetto adeguato a gestire attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, non tanto un consorzio (destinato o a gestire servizi o a esercitare funzioni istituzionali), né tanto meno un’associazione, bensì una società di capitali”;
- Mancata trasformazione del Consorzio in società di capitali, ai sensi dei rilievi di cui al punto precedente, e dunque in conflitto “con il postulato n. 5 della contabilità armonizzata, ovverosia quello di “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità”;
- Possibilità di sviluppo di importanti problematiche nel caso in cui l’organismo registri delle perdite poiché, “Il Comune (…), in caso di risultati di esercizio negativi, sarebbe comunque chiamato a risponderne per la quota del 95% e tuttavia, in ragione della forma organizzativa adottata, lo stesso è in grado di sfuggire agli obblighi di accantonamento nel risultato di amministrazione per eventuali perdite; perdite che sarebbero tanto più pericolose per le finanze dell’ente, in quanto il consorzio non risulta dotato di autonomia patrimoniale perfetta.”;
- Emissione da parte dell’Ente locale di una lettera di patronage che vincola lo stesso al mantenimento della partecipazione nel Consorzio fino a completa estinzione del debito che l’organismo ha in essere con una società terza;
- Mancata redistribuzione degli avanzi di amministrazione dopo l’anno 2018, con conseguente necessità di ricorso per l’Ente locale all’anticipazione di tesoreria e conseguente incremento del prelievo di tasse a carico dei residenti da parte dell’Amministrazione.