Rallenta la riforma dell’imposta di soggiorno, ma la quota rifiuti è già legge
Nel decreto legge omnibus che dovrebbe essere varato domani dal Consiglio dei Ministri non dovrebbe esserci ancora la riforma dell’imposta di soggiorno, su cui stanno emergendo comprensibilmente scontri tra le associazioni di categoria (non sempre egualmente attente alle enormi variazioni di prezzo per l’affitto delle camere d’albergo secondo stagionalità od eventi, come le fiere) e il Ministero proponente.
Tra gli argomenti in discussione ci sono l’estensione a tutti i Comuni della facoltà di applicare l’imposta di soggiorno (ovviamente se ci sono alberghi e altre strutture ricettive significativi) con tariffe modulate non più in base alla categoria dell’Hotel (espressa secondo le stelle) ma sulla spesa sostenuta dall’utente. Sono oggetto di analisi diverse ipotesi, 1 – 2 -3 – 4 – 5 euro se il pernottamento non supera i 100 euro al giorno fino a 25 euro se il pernottamento supera i 750 euro al giorno.
Ma lo scontro più accesso riguarda la possibilità di utilizzare l’imposta di soggiorno per coprire il costo del servizio rifiuti, oggi già possibile per effetto dell’art. 1 comma 493 Legge 213/2023. Chi vive le città turistiche sa bene quanto sia forte la correlazione tra la quantità di rifiuti prodotta (e sporcizia in genere) e flussi turistici.
Sorprende però che ci si accorga solo adesso della questione rifiuti applicata all’imposta di soggiorno, soprattutto dopo la modifica operata dalla Legge 213/2023 art. 1 comma 493 (All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «, nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: « e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti») che ha così modificato l’art. 4 comma 1 Dlgs 23/2011 in materia di imposta di soggiorno: “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Già nel 2024 era possibile coprire una parte del costo del servizio rifiuti con l’imposta di soggiorno. ARERA non si è espressa sulla quantificazione; potrebbe essere una quota di costi aggiuntivi attribuibili al flusso turistico, determinati confrontandoli con i periodi di minore affluenza.