Raggiunta intesa sui fondi per la montagna
La legge di bilancio 2022, Legge 234/2021 all’art. 1 commi da 593 a 595 dispone in materia di fondi per la montagna:
593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualita' ambientali e delle potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano;
c) attivita' di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Ai sensi del comma 595 art. 1 la Conferenza Unificata ha sancito intesa sull’unico punto all’ordine del giorno “Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all’atto rep. 96/CU del 26 luglio 2023 – integrazione”.