Rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento - RETTIFICA
Il testo del DL 155/2024 emendato in Commissione al Senato e già votato dall’aula, prevede all’art. 6-sexies misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, che interessano anche gli enti locali.
L'articolo prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali - misurato secondo l’indicatore previsto a legislazione vigente - e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità è posto un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 1). Si provvede quindi alla copertura di tale onere (comma 2).
Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferiori a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati. I suddetti comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione di tali tempi di pagamento. Tali piani dovranno contenere, tra l’altro, la previsione di una STRUTTURA DEDICATA AI PAGAMENTI nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l’individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI.
Il testo della norma dispone quanto segue:
Art. 6-sexies. – (Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)
1.Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell’articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale e sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unità di personale dell’area dei funzionari e degli assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo Piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024. Il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolge mediante le procedure di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.
2.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.All’articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell’ente, predispongono un Piano degli interventi contenente le seguenti misure:
a)creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b)sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
c)costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.
9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, è verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile nell’ambito delle attività di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” ».