Raddoppio di PO è danno erariale
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza n 337 del 16 dicembre 2021, ha sancito che cumulare due posizioni organizzative e i relativi trattamenti, è danno erariale.
Sono in tale caso violate le disposizioni in materia di divieto di cumulo dei trattamenti economici di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e di principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001e all’art. 31 del CCNL del 31 marzo 1999.