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Raccordo contabile tra gli avvisi di accertamento e il contenzioso tributario

Notiamo, lavorando nei Comuni, un disallineamento tra:

-l’emissione di avvisi di accertamento tributari, distinti per imposta, sanzioni, interessi, diritti di notifica, arrotondamenti;

-la redazione di atti di accertamento contabile, distinti a seconda che si tratti di IMU o altri tributi o tariffe, poste le differenze di accertamento contabile dell’ordinario e del coattivo

-l’aggancio di ogni accertamento contabile con la relativa quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità

-il raccordo tra la procedura notifica e la procedura contenzioso, che analizzi quanti contribuenti hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale, regionale o in Cassazione

-il maggiore accantonamento necessario nel passaggio tra FCDE e Fondo rischi contenzioso sui casi di ricorso, come bene evidenziato anche dall’esempio n. 14 principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi

E’ chiaro che tali raccordi sono fondamentali per la determinazione della parte di entrata effettivamente spendibile e quindi per l’attestazione degli equilibri di bilancio.