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Raccolta pile: fuori campo IVA il ristoro degli oneri per la raccolta

Nella Risposta n. 329/2023, l'Agenzia delle entrate, facendo propri i chiarimenti già forniti nella Risposta n. 91/2022 sui premi di efficienza, chiarisce che:

-i corrispettivi erogati a "ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili e accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta" dai Sistemi Collettivi e Individuali ai Sottoscrittori dell'accordo di programma stipulato con ANCI siano da qualificare ai fini IVA come mere erogazioni di denaro non soggette ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a). E' l'articolo 6 del decreto legge 20 novembre 2008, n. 188, a qualificare "ristoro di costi" le somme che il Consorzio eroga ai Sottoscrittori, in esecuzione di un obbligo di legge che pone a carico dei produttori i costi della raccolta, anche se in prima battuta sono sostenuti da un soggetto diverso (cfr. comma 1). Nel disporre ciò, la medesima disposizione affida allo specifico Accordo di programma il compito di "stabilire le modalità di ristoro" di detti oneri (cfr. comma 3).

-anche i "Corrispettivi Incrementali erogati in funzione della differenza anno su anno della raccolta" sono fuori campo, in quanto rappresentano somme di denaro previste nell'Accordo, erogate per rendere più efficiente la raccolta;

-i "Corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio" pattuiti in base a convenzioni tra i Sistemi Collettivi e Individuali aderenti al CDCNPA e Sottoscrittori dell'Accordo sono rilevanti IVA. Se la logistica comporta lo svolgimento di una o più delle attività "tecnicamente" rientranti nelle definizioni di "gestione" e di "raccolta" di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 183 del TUA (ad esempio prelievo, raccolta, trasporto, recupero, deposito preliminare), detta attività logistica beneficerebbe dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127­sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA