← Indietro

Raccolta firme (on line) per il referendum ad IVA ordinaria

Interessante Risposta dell’Agenzia delle entrate sul trattamento ai fini IVA applicabile alle spese “elettorali”. L’Agenzia delle entrate, nell’interpello n. 280/2022 esclude l’applicazione dell’IVA agevolata alle spese sostenute per le consultazioni referendarie, le quali, pur configurandosi come uno strumento di democrazia diretta, non integrano la finalità per gli elettori di eleggere i propri rappresentanti.

L'Istante aveva promosso referendum abrogativo di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione raccogliendo le firme sia in modalità cartacea che digitale, come consentito dall’articolo 1, commi 341 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'adozione del meccanismo delle firme digitali ha però comportato la necessità di dotarsi e far sviluppare una apposita piattaforma digitale con relativi costi. Chiedeva quindi l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% ai sensi dell’art. 18 della legge n. 515 del 1993 ed il n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che elencano i beni e i servizi strumentali alle campagne elettorali e soggetti ad Iva con aliquota del 4 per cento. In particolare, ai sensi del citato n. 18) della Tabella, Parte II, è soggetto ad aliquota agevolata l'acquisto o la fornitura di "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ribadisce che la circolare del 20 maggio 2004, n. 19/E ha precisato che sotto un profilo oggettivo, i beni e servizi, come sopra tassativamente individuati dalla norma, devono risultare attinenti allo svolgimento della competizione elettorale. Con riguardo, invece, all'aspetto soggettivo, il documento di prassi ha chiarito che la norma individua in modo preciso i soggetti nei cui confronti può essere applicata l'aliquota del 4 per cento, stabilendo che gli acquisti devono essere commissionati esclusivamente da partiti, movimenti, liste di candidati e candidati. Resta inoltre fissato l'ambito temporale della norma con riguardo all'acquisto dei beni e servizi effettuati nei novanta giorni precedenti le elezioni.

Con riferimento al caso di specie, l'Istante ha sostenuto delle spese per la campagna di raccolta firme per il referendum. Precisa l'Agenzia che "La disposizione recata dall'articolo 18 della legge n. 515 del 1993, che fa espressamente riferimento sia alle tipologie di beni e servizi agevolati, sia alle "elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali", nonché all'arco temporale di riferimento, non ne consente l'estensione oltre i casi ivi disciplinati. Le richiamate disposizioni non annoverano le consultazioni referendarie, le quali, pur configurandosi il referendum come uno strumento di democrazia diretta, non integrano la finalità per gli elettori di eleggere i propri rappresentanti". "Alla luce di quanto esposto" conclude "si ritiene che la finalità enunciata con riferimento alla disciplina di cui ai commi 341 e ss. della legge n. 178 del 2020, non consenta di ritenere applicabile, in relazione a tali acquisti, la invocata aliquota Iva ridotta del 4 per cento".