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Quota di avanzo svincolata da FCDE, non riguarda le entrate vincolate

L’art. 187 comma 2 TUEL dispone: Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

Il paragrafo 3.3 principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia: L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il paragrafo 9.2.13 principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia: Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Abbiamo più volte trattato questo argomento, invitando alla prudenza.

Aggiungiamo che la quota del risultato di amministrazione svincolata utilizzabile nelle modalità di cui sopra non riguarda tutte le entrate correnti, ma solo quelle libere. Ne consegue che non sono utilizzabili le riduzioni di FCDE, al netto dello stralcio dei relativi residui (altrimenti viene meno il concetto di quota di risultato di amministrazione svincolata) relative ad entrate vincolate, quali la Tassa rifiuti; le sanzioni per violazione al codice della strada; le concessioni edilizie; altre entrate vincolate accertate di sola competenza (non si tratta ad es. FCDE sui parcheggi o sull’imposta di soggiorno visto che si accertano per cassa).