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Quota del risultato di amministrazione “svincolata” da FCDE

Il Principio contabile di competenza finanziaria potenziata di cui All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi dispone che l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Tale possibilità, attivabile sia in sede di rendiconto, sia in sede di salvaguardia equilibri, deve tuttavia tenere conto dei residui attivi stralciati per non confondere il minore FCDE da residui stralciati, rispetto al minore FCDE per aumento della capacità di riscossione. E' solo quest'ultimo che deve essere considerato.

In altri termini; se il Comune a fronte di un residuo attivo per 100, accantonato a FCDE per 60, stralcia il residuo, quanto è la quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno ? ZERO, non c'è alcuna quota di risultato (anzi forse si verificherà un disavanzo di 60 su quell'operazione).

Se invece il Comune a fronte di un residuo attivo per 100, accantonato a FCDE per 60, incassa 70, quanto è la quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno ? 10.

L'immediata obiezione di chi legge sarà: a) la norma e il principio non richiedono quanto sopra; b) il lavoro è lungo e farraginoso. Tutto vero, ma è necessario capire davvero quanto è la quota del risultato di amministrazione effettivamente svincolata. Non basta vedere il minore FCDE.

Ne consegue che il conteggio di cui sopra non può essere fatto semplicemente facendo il confronto tra FCDE accantonato nel risultato al 31.12.2022 rispetto al FCDE accantonato al 31.12.2023. Se quest'ultimo si fosse ridotto a seguito di stralcio di residui attivi, non si è sarebbe certo determinata una maggiore quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Di fatto la quota rilevante è quella che risulta in eccesso rispetto all'accantonamento in conto competenza, se complessivamente FCDE in sede di rendiconto risulta congruo.