Quota 0,55% monte salari 2018, utilizzata per le progressioni verticali non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 148/2024 ha evidenziato che la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi dell’art. 13 comma 8 del Contratto Collettivo Enti Locali 16/11/2022, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali.
Una Unione di Comuni ha chiesto alla Corte Conti parere in merito alla esclusione dai tetti di spesa di alcune risorse destinate alle cd. “progressioni in deroga” introdotte dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 2019 – 2021. Nel dettaglio, dopo aver richiamato il quadro normativo e contrattuale di riferimento, l’Unione ha chiesto alla Sezione di conoscere se la quota dello 0,55% del monte salari 2018 che può essere utilizzata per finanziare le progressioni verticali ai sensi dell’art. 13, comma 8, del Contratto Collettivo Enti Locali 16.11.2022 sia assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, pertanto, esclusa dal computo del tetto di spesa calcolata secondo quanto prevede l’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”).