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Questione di massima sul trattamento accessorio

La Corte dei Liguria, con delibera n. 115/2023 ha posto questione di massima alla Sezione Autonomie in materia di personale.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sospende la pronuncia nel merito e, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motiva, delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale:

“se l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 20019, nella parte in cui dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, vada adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, consideri, sia nell’anno base che in quello di applicazione della disposizione, anche le assunzioni di dirigenti a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000”.