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Questionario Corte dei Conti sul bilancio, equilibri in prima file

Equilibri di competenza generale e parziali; Equilibri di cassa; Equilibri in conto residui; Equilibri nel rispetto dei vincoli d finanza pubblica; Equilibri economici. Da sempre l’attenzione sugli equilibri è massima e sempre più occorre dotarsi di adeguati strumenti, anche informatici, per monitorarlo e governarli.

La Corte dei Conti Sezione autonomie, delibera 7/2025 sulle linee guida al bilancio 2025-2027 lo ricorda. Nella prima sezione “Equilibri finanziari” sono confermati i quesiti sul FAL e quelli relativi alle misure che l’ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali. Le modalità di determinazione delle quote accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono monitorate in continuità con il precedente questionario, ma con spunti innovativi volti a meglio precisare le metodologie e le verifiche necessarie.

Sono state attualizzate le tabelle che raccolgono i dati sugli accantonamenti e sulla copertura del disavanzo che conservano la medesima struttura.

In particolare, per quanto riguarda gli accantonamenti in conto competenza stanziati nel bilancio triennale, sono state inserite le voci “passività potenziali” e il “Fondo obiettivi di finanza pubblica” introdotto dall’art. 1, co. 788, legge n. 207/2024.

Ai fini del rispetto del pareggio di bilancio (co. 821 della legge n. 145/2018), sono stati introdotti quesiti per verificare se l’ente abbia tenuto conto, a partire dall’esercizio 2025, dell’obbligo di un “saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria”, come disposto dalla legge di bilancio 2025 al comma 785. Tale saldo tiene conto: dell’avanzo/disavanzo eventualmente applicati, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

Rispetto alla precedente versione del questionario, è stato aggiornato il quesito sul rispetto dei criteri enunciati dall’art. 1, cc. 897 e 898, legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per l’applicazione dell’avanzo vincolato e dell’avanzo accantonato, fatte salve le deroghe di legge (art. 52, co. 1-ter, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - FAL; art. 15, co. 3, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 -PNRR e PNC; art. 1, comma 3, d.m. 8 febbraio 2024).

La sezione si chiude con il prospetto relativo alla copertura del disavanzo, che sarà visibile al revisore nel solo caso in cui abbia dichiarato l’esistenza dello stesso e che è stato aggiornato precisando, ove possibile, il primo esercizio di applicazione del disavanzo previsto dalla legge, nonché la durata massima prevista del ripiano.

Nell’ottica della semplificazione, si è ritenuto non più necessario riproporre la tabella per la rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato relativo alla prima annualità del bilancio.

Con lo stesso obiettivo, la Corte ha ritenuto di non riproporre la sezione dedicata al PNRR. Nel solo caso in cui l’ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR/PNC, dovrà fornire informazioni richieste con specifici quesiti redistribuiti nelle diverse sezioni tematiche. Ciò al fine di verificare come la gestione dei finanziamenti PNRR possa incidere su aspetti fondamentali della gestione finanziaria.