Quesiti a risposta multipla, rischio di annullamento nei concorsi
Il TAR Campania, con sentenza n. 5183 del 2 ottobre 2024 ha affermato che in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).
Inoltre, sempre con riguardo ai quesiti con pluralità di risposte, il Collegio condivide l'orientamento citato dalla parte ricorrente che ne trae l'estensione della sindacabilità anche al profilo afferente alla formulazione ambigua dei quesiti, nei limiti in cui essa possa determinare la conseguente possibilità che vi siano incontrovertibilmente risposte alternative e comunque esatte, ovvero che manchi una sola risposta esatta (cfr. richiamata sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5002/2021, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2673)”.
Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedisseque risposte, ammetta più di una risposta, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2673/2015).