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Quando si riduce il fondo garanzia debiti commerciali

La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 12/2023 è intervenuta, tra l’altro, sul fondo garanzia debiti commerciali, in particolare sul momento idoneo per la sua riduzione.

Il comma 863 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - a sua volta modificato ad opera dell’art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - prevede che “Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio. l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.