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Quando si può applicare l'avanzo libero nel 2023

Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rileva - al paragrafo 9.2.12 - le condizioni in cui può essere applicato l'avanzo di amministrazione libero, nel rispetto dell'art. 187 Tuel e art. 193 Tuel. In particolare:

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,

b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

La Legge 197/2022 - legge di bilancio 2023 - all'art. 1 comma 775 consente l'utilizzo dell'avanzo libero in deroga, limitatamente all'esercizio 2023. In particolare:

"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

MA COSA VUOLE DIRE IN DEROGA? E' POSSIBILE APPLICARE AVANZO LIBERO 2022 IN CONTO COMPETENZA 2023 - DOPO AVER APPROVATO IL RENDICONTO 2022 - PER QUALUNQUE SPESA CORRENTE PERMANENTE?. A NOSTRO AVVISO: NO. SOLO PER L'AUMENTO DI SPESA CORRENTE REGISTRATO TRA IL 2019 E IL 2023.

Lo conferma la Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 111/2022 in un caso simile.

NEL SOLO ANNO 2023, IN DEROGA, E' POSSIBILE APPLICARE QUESTA PARTE DI AVANZO - SOLO QUESTA - PRIMA DELLA SAVAGUARDIA EQUILIBRI - OVVERO PRIMA DEL MESE DI LUGLIO 2023.