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Quando si perfeziona la notifica mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art 26 d.P.R. 602/1973?

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3017, del 1° febbraio 2024, ha colto l’occasione per ribadire che la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, co. 1, 2° periodo, D.P.R. 602/1973, è una modalità alternativa rispetto a quanto previsto dal codice di rito e dalla L. 890/1982 e per questo è sottoposta a un regime differenziato. Si tratta, inoltre, di una modalità di notifica costituzionalmente legittima, così come indicato nella sentenza n. 175/2018 dalla Corte Costituzionale e successivamente ribadito nelle ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, della stessa Consulta, ove viene chiarito che: “a) la facoltà di notificazione ”diretta“ della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione, il quale, in forza dell’espressa previsione dell’art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest’ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa Amministrazione; b) i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione ”diretta“, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità -cioè di possibilità di effettiva conoscenza- dell’atto da parte del destinatario; c) la mancanza di effettiva conoscenza dell’atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l’art. 6 L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) legittima un’applicazione estensiva dell’anzidetto istituto”.

Per questo la Cassazione, attraverso la decisione soprarichiamata, ha osservato che: “... nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell’art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l’invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. <modello 26>) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l’ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).”.

Di conseguenza, in applicazione analogica dell’art. 8, commi 4 e 5, L. n. 890/1982, la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, co. 1, 2° periodo, D.P.R. deve considerarsi perfezionata, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata con cui l’agente postale - pur non essendovi tenuto - abbia trasmesso l’avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico.

La Suprema Corte ha osservato peraltro che tale conclusione vale anche se le Sezioni Unite, con sentenza10012/2021, hanno affermato un differente principio di diritto («In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima»), in quanto quest’ultima regula iuris è stata enunciata riguardo al momento perfezionativo della notificazione eseguita ex L. 890/1982.

Diverso è il caso affrontato dalla Cassazione nella sentenza qui analizzata, in quanto la notifica è stata eseguita ai sensi art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 600/1973 “in osservanza di una procedura speciale e semplificata che non contempla l’inoltro di alcuna comunicazione di avvenuto deposito al destinatario”.