Quando l'esercizio provvisorio nasconde la gestione provvisoria
Diversi enti locali che si sono avvalsi della facoltà di proroga del termine ultimo di approvazione del bilancio 2024-2026 al 15 marzo 2024 stanno applicando il regime dell'esercizio provvisorio di cui art. 163 TUEL, ma in realtà dovrebbero applicare il regime, ben più restrittivo, della gestione provvisoria, in quanto palesano un risultato di amministrazione presunto 2023 negativo.
Dispone infatti il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 al paragrafo 8.3:
È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:
1)il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l’approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;
2)il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;
3)nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente
Ci rendiamo conto che molti enti locali stanno operando in esercizio provvisorio anzichè in gestione provvisoria "inconsapevolmente" in quanto non hanno ancora calcolato il risultato presunto 2023, ma in realtà la possibilità di muoversi in esercizio provvisorio deve essere dimostrata anche da questa condizione, spesso ignorata. Se il disavanzo deriva solo da riaccertamento straordinario dei residui, l'ente può applicare il regime dell'esercizio provvisorio.