Quando il Comune può concorrere alle spese caserma Carabinieri
La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 2/2021, si è pronunciata nel senso che il Comune, nell’esercizio della sua autonomia, può valutare la possibilità di stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri” (quesito 1).
Non appare rilevante ai fini della legittimità l’ubicazione della caserma nel territorio del Comune (quesito 2), o la titolarità della proprietà dell’immobile (quesito 4), ma il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il Comune.
Quanto alla ripartizione delle spese (quesito 3), la Corte non può interferire nella relativa quantificazione, che afferisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente. Infine, l’eventuale partecipazione concretizza una spesa in conto capitale che va contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici (quesito 5)