Quando è possibile non avvalersi di convenzioni CONSIP
A rammentare quando è possibile non avvalersi di convenzioni CONSIP è stato di recente il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 714/2024 del 26 agosto.
In particolare, il suddetto Tribunale Amministrativo è stato adito per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio mantenuto da una ASTT (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) relativamente ad una richiesta di adesione alla convenzione CONSIP in assenza di una convenzione regionale previo accertamento dell’obbligo di adesione.
Il giudicante ha in primo luogo osservato che la decisione dell’ASST di non aderire alla convenzione Consip, prorogando il precedente affidamento in attesa della conclusione della procedura finalizzata alla stipulazione di una convenzione quadro regionale, non può essere ritenuta illegittima, rilevando che già una precedente sentenza (la n. 1248/2022 del Tar Lombardia – Milano) aveva respinto “…la domanda di accertamento dell'obbligo degli enti del servizio sanitario regionale delle Province di Brescia e di Mantova di aderire alla convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. ed il consorzio ricorrente, atteso che, nelle more della riedizione della gara per la stipulazione della convenzione regionale, deve essere preservata la discrezionalità degli stessi nell’approvvigionamento dei servizi sanitari”.
Il Collegio rileva inoltre che il quadro normativo di riferimento consente, a determinate condizioni, alle Amministrazioni pubbliche di non avvalersi delle convenzioni Consip, in particolare, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 95/2012 prevede una deroga all’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip nel caso in cui “…il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”, e l’art. 1, comma 510 l. n. 208/2015 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Il margine di discrezionalità già espressamente riservato all’Amministrazione resistente nell’approvvigionamento del servizio nelle more dell’espletamento della gara indetta dalla centrale di committenza regionale, nonché, le ipotesi di deroga normativamente previste, e sopraelencate, al ricorso alle convenzioni Consip hanno portato il TAR a ritenere ragionevoli le motivazioni tecniche, economiche e, unitamente alla necessità di garantire la continuità del servizio, ha considerato legittima la decisione dell’amministrazione affidante di prorogare temporaneamente l’affidamento in essere e di non aderire, invece, alla convenzione Consip.