Quando è possibile avviare le procedure di affidamento dei lavori in assenza di approvazione del programma
L'Istituto Innovazione Trasparenza Appalti e Compatibilità Ambientale, organo tecnico delle Regioni chiarisce quando è possibile avviare le procedure di affidamento prima di aver approvato o aggiornato il programma dei lavori pubblici o degli acquisti di beni e servizi.
Per le Regioni e gli Enti locali, al fine di evitare il rischio che ritardi nell’approvazione del programma, dovuti anche a ritardi nell’approvazione dei bilanci rispetto ai quali è richiesta “coerenza”, si traducano in un blocco dell’attività contrattuale dell’amministrazione tale da pregiudicare il tempestivo soddisfacimento del fabbisogno, l’all.I.5, al comma 7, dell’art.5 (lavori) ed al comma 7, dell’art.7 (forniture e servizi), ha previsto la possibilità che, motivando e ferme restando alcune condizioni, le procedure di affidamento siano comunque avviate.
L’inciso “e nelle more della conclusione della medesima” (procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma) contenuto nei commi citati, implicitamente dispone che tali procedure di affidamento non possano comunque concludersi, con l’aggiudicazione, prima dell’avvenuta approvazione del programma. Nel merito, le condizioni poste dalle disposizioni sopra richiamate prevedono che:
a) risulti comunque avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento del programma, intendendo per tale il triennale e l’elenco annuale sia per i lavori che per forniture e servizi;
b) l’intervento o acquisto sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, intendendo per tale quello vigente sino all’approvazione del nuovo programma e che abbia l’anno in corso come seconda annualità del triennio;
c) per i soli lavori, che l’intervento sia altresì previsto dall’elenco annuale dello schema di programma adottato, con ciò chiarendo che l’avvio della procedura non possa essere comunque antecedente all’adozione dello schema stesso;
d) si provveda ad autorizzare espressamente l’avvio della procedura di affidamento con atto che contenga le specifiche motivazioni sottese all’avvio anticipato.
Nel caso dei lavori, la procedura di approvazione del programma si può considerare già avviata con l’avvio della procedura di adozione dello schema di programma.
Niente pare ostare alla possibilità che, qualora l’acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc, in caso di necessità, all’aggiornamento dello stesso con l’inclusione dell’intervento o acquisto di interesse.