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Quando è possibile affidare il RUP all'esterno

Con il Parere funzione consultiva n..11/2023, Anac ha chiarito le modalità con cui è possibile ricorrere da parte delle stazioni appaltanti a un supporto giuridico-legale per il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), esterno all’amministrazione.

Innanzitutto, tale incarico va distinto dagli incarichi di architettura e di ingegneria, soggetti a disciplina speciale. E’ infatti qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione, e va affidato separatamente dagli altri incarichi. Per quanto riguarda le tariffe previste per tali incarichi esterni, per Anac sono applicabili le tariffe per professioni legali, dato che si tratta di un supporto giuridico al Rup, che non dispone di tali competenze, per l’intera procedura di gara o parte di essa.

La cosa importante da tener presente, però, “è che la stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un Rup dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere”. Solo nel caso in cui l’ente “individui un Rup carente dei requisiti richiesti, allora può affidare lo svolgimento di supporto al Rup ad altri dipendenti dell’amministrazione in possesso dei requisiti di cui il Rup è carente”. E soltanto in mancanza di tali requisiti all’interno della stazione appaltante, allora ci si può rivolgere a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Pertanto, precisa Anac “la stazione appaltante dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell’ente, e successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all’esterno, secondo le procedure del Codice”.

Infine, una imprescindibile indicazione. L’incarico esterno di supporto al Rup “costituisce un’obbligazione nei confronti del committente con oggetto il compimento del servizio, l’organizzazione dei mezzi necessari di tipo imprenditoriale per eseguirlo, e l’assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione”.

Va pertanto intesa come un’attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali, ma che si organizzi anche, con assunzione del rischio, per soddisfare le esigenze dell’ente.