Quando è ammesso rimborsare le spese viaggio agli amministratori
La Corte dei Conti Sicilia, con delibera 75/2022, ha risposto a un quesito volto a verificare la correttezza della richiesta, da parte di un Assessore, di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di Giunta o di Consiglio.
I magistrati contabili hanno attestato che nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di là di quelle per la partecipazione alle sedute, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL .