Qualificazione operatori economici – Il Parere del MIT
Una Stazione Appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiedendo se, alla luce del fatto che l’art. 71 del D.Lgs. 209/2024 abroga l’art. 12 del D.L. n. 47/2014 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici", il nuovo quadro normativo, debba interpretarsi nel senso che “non esistono più le categorie SIOS poiché, tutte le categorie SOA, sono da intendersi a qualificazione obbligatoria”.
Il MIT con Parere n. 3258/2025 del 27 febbraio ha risposto alla predetta richiesta specificando che “le categorie c.d. SIOS continuano ad esistere. Si veda: - art. 104, c. 11 del Codice; - art. 119, c. 2 del Codice; - art. 40, c. 2 lett. f) n. 9 dell'Allegato I.7 del Codice. Sarà la Stazione appaltante a doverle individuare in sede progettuale. Di converso, è stato chiarito che ai sensi del nuovo codice dei contratti non vi è più distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non, in quanto tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria”.