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Quale data di riferimento per il bilancio consolidato

Il numero di abitanti da prendere in considerazione per verificare l’adempimento per il bilancio consolidato è quello del penultimo anno di riferimento calcolato rispetto alla scadenza dell’adempimento. Quindi, per il consolidato 2021, da approvare entro il 30 settembre 2022, si considera la popolazione al 31.12.2020.

Così si è espressa la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 118/2022, che ripercorre le seguenti tappe normative

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

  1. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”.

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 1, comma 831, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e trova applicazione a decorrere dal 1°gennaio 2019.

Detta disposizione non individua il criterio in base al quale calcolare l’indice demografico dell’Ente ai fini dell’esonero o meno dall’adempimento e, pertanto, occorre ricavare detto criterio da altra disposizione del Tuel, ovvero dall’art. 156, rubricato, per l’appunto, “Classi demografiche e popolazione residente”.

“1. ( omissis)

  1. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile. Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56”.

Il quesito rivolto alla Sezione verte sulla portata applicativa della norma che esenta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato e, in particolare, se il criterio di cui all’art. 156 TUEL 3° comma (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica) debba essere riferito:

a) all’adempimento della redazione del bilancio consolidato (in tal caso si tratterebbe della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno n-2 rispetto all’esercizio in cui si approva il bilancio consolidato: per es. consolidato del 2021 approvato il 30 settembre 2022 – popolazione residente al 31 dicembre 2020);

b) all’esercizio finanziario del bilancio che si va a consolidare: per es. consolidato approvato il 30 settembre 2022 per l’esercizio 2021 -popolazione residente al 31 dicembre 2019).

La questione rileva nelle ipotesi in cui le variazioni demografiche interessino i comuni di piccole dimensioni tali da modificare da un anno all’altro (in aumento o in diminuzione) la soglia dei 5.000 abitanti, individuata dal legislatore per la sottoposizione al regime del bilancio consolidato.

La Corte Conti Sicilia ricorda che nelle varie pronunce si fa riferimento o al penultimo esercizio rispetto a quello in corso o al penultimo anno rispetto a quello in corso, intendendosi con “in corso” l’anno o esercizio finanziario in cui si deve operare l’adempimento.

La ratio della norma di cui all’art. 156 cit., ad avviso del Collegio, è da ravvisarsi nell’esigenza di calibrare l’adempimento a carico dell’ente al criterio di calcolo della popolazione più aggiornato, riferito ai rilevamenti operati annualmente dall’Istat ( che a sua volta opera su dati riferiti alla natalità/mortalità/cambio residenza dell’anno precedente).

Nel caso del bilancio consolidato, adempimento obbligatorio per i comuni di dimensioni superiori ai 5000 abitanti, la lettura più coerente dell’art. 156 cit., ad avviso della Sezione, è quella di calcolare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno rispetto a quello in cui è previsto l’adempimento contabile, ovvero la redazione del bilancio consolidato, che riguarda, appunto, il bilancio dell’esercizio la cui popolazione è quella risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

In altri termini, poichè il bilancio consolidato, laddove obbligatorio, deve essere redatto entro il 30 settembre dell’anno successivo (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto dell’esercizio dell’ente (n), l’indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).

In tal senso depone anche il dato letterale della disposizione che utilizza il termine “anno” anzichè quello di “esercizio”, con ciò riferendosi, per il calcolo del dies a quo, all’anno solare in cui è previsto l’adempimento contabile e non all’esercizio finanziario, al fine di computare a ritroso il “penultimo anno” per individuare l’indice demografico.