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Punteggio ex aequo tra i concorrenti per prezzo e offerta tecnica: valido il criterio cronologico

A stabilirlo il TAR Calabria Catanzaro, sez. I 29/1/2024 n. 134.

Nel caso di specie il ricorrente, una impresa di sicurezza, ricorreva contro il Ministero della Giustizia per il caso dell’affidamento di un servizio di vigilanza armata.

La ditta concorrente chiedeva l’annullamento dell’affidamento del servizio ad altra ditta che, a parità di punteggio sia per l’offerta economica che per l’offerta tecnica, si era aggiudicata lo stesso poiché aveva presentato per prima l’offerta sul portale Me.Pa. Il Disciplinare di gara all’art. 21.3 stabiliva infatti che: “Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, il concorrente che abbia presentato per primo l’offerta sul Me.Pa. è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio”.

Il ricorrente lamentava in giudizio la violazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, l’applicazione del principio del “rilancio dell’offerta” consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative.

I giudici respingevano il ricorso, ribadendo, come da costante giurisprudenza, che: “l’art. 77 può trovare applicazione soltanto nel caso in cui i concorrenti ex aequo abbiano presentato “la stessa offerta” o “offerte uguali”, circostanza che non può ritenersi si sia verificata nel caso in esame. Inoltre, l’orientamento cui questo collegio ritiene di aderire è quello che sostiene che l’ambito di applicazione della suddetta norma giuridica sia circoscritto ai “rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso” (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosene escludere l’applicazione nelle gare il cui criterio per l’affidamento sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il Collegio quindi concludeva nel senso di ritenere valido il criterio cronologico del caricamento dell’offerta sul portale Me.Pa come da disciplinare di gara.