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Pubblicato in G.U. il decreto n. 126/2024 relativo al ravvedimento guidato

Nella giornata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.212, il Decreto 31 luglio 2024, n. 126 inerente al “Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo”.

Tutti i contribuenti che riconoscono delle irregolarità o omissioni nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate o intendono regolarizzare la propria posizione, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto. (art 2).

Nel decreto vengono fornite indicazioni sulla procedura e la tempistica da seguire per la corretta richiesta agli Uffici competenti dell’Agenzia, i quali avranno il compito di esaminare la fattispecie esposta dal contribuente e così determinare gli importi definitivi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi correlati alla violazione rilevata.

In particolare all'art 3, intitolato "Contraddittorio" si stabilisce:

1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, notifica al contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al comma 1, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento.
3. La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo e' determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal
citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della meta' ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
4. E' fatta salva la facolta' del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo di cui al comma 1.

Tali disposizioni entreranno in vigore dal prossimo 25 settembre.