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Trasferimento per disabilità familiare

La Pubblica Amministrazione non può negare al lavoratore la richiesta di trasferimento avanzata in seguito al sorgere di una forma di disabilità che interessa un genitore; ciò è quanto stabilito dalla sezione lavoro del Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1573/21 dell’ 8/9/21, nella quale è stato dichiarato il diritto del lavoratore di scegliere la sede in cui poter svolgere la propria attività lavorativa.

Il distacco dalla propria sede lavorativa iniziale è giustificato nel momento in cui il lavoratore si ritrova a dover assistere in maniera continuativa un parente o affine entro il terzo grado, che presenti un handicap.

La ratio è proprio quella di agevolare l’assistenza al familiare che presenta disabilità, concedendo il trasferimento al lavoratore in altra sede più vicina al proprio domicilio, non rilevando il fatto che tale esigenza sorga all’inizio del rapporto o nel corso dello stesso.

Il riferimento normativo è la L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5