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PTT - non è necessario un nuovo deposito in appello, per gli atti già prodotti in primo grado

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3005 del 1° febbraio 2024, ha affermato il seguente principio di diritto:

«Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame».

La Corte richiama, sul punto, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013, relativo alla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, che prevede l’acquisizione del fascicolo di primo grado d’ufficio nel SIGIT anche per il successivo grado di giudizio, di modo che i giudici dell'appello debbano prendere in esame anche le produzioni di primo grado.

In particolare, l’art. 14 del citato decreto stabilisce:

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico- operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 3.Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d’ufficio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 4.Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione”.

e l’art. 18 del predetto d.m. prevede:

1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l’integrità, l’autenticità e la riservatezza”.

Pertanto secondo la Suprema Corte: “gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d’ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell’ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente”.

Proprio per queste ragioni, la Cassazione, con la sentenza n. 3005 sopra richiamata, ha ritenuto erronea la decisione di secondo grado che ha disatteso l’appello, sul presupposto che non risultavano presenti atti copia del decreto ingiuntivo e copia della sentenza del TAR; documenti, in realtà, costituenti parte integrante del fascicolo d’ufficio.