Processo Tributario Telematico: è possibile il deposito delle impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado
Come comunicato sul Portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, in attuazione delle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, ex art. 47, co. 4, d.lgs. 546/1992, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. s), n. 4), d.lgs. 220/2023, è stato aggiornato il Processo Tributario Telematico.
In particolare, sono state implementate le voci degli atti che possono essere depositati, al fine di permettere il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.
Si ricorda che tali impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato a partire dal 4 gennaio 2024 e che non sono soggette al pagamento del CUT.
Come indicato nel comunicato predetto:
"Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR - RICORSO - ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:
• IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
• IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare. Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.
Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000".