Province e Città metropolitane contributo funzioni fondamentali
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato Circolare esplicativa in merito al contributo per il funzionamento delle funzioni fondamentali per Province e Città metropolitane di cui art. 1 commi 783 e seguenti legge 178/2020 – legge di bilancio 2021.
Richiamo normativo:
art. 1 commi 783 e seguenti legge 178/2020:
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.