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Proventi CDS, criteri riparto 50%

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 112/2023 ha ribadito un criterio già noto in merito all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il Comune istante ha chiesto “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada”.

Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Corte dei conti esprime il seguente parere: “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

Tuttavia la stessa Sezione Lombardia ha rilevato che la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò, ad avviso della Sezione, al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione.